I piani di sicurezza nei cantieri edili sono necessari per il coordinamento delle lavorazioni e per il posizionamento delle attrezzature e macchine.

Piani di sicurezza (PSC) per cantieri edili

Carrara – Massa – La Spezia – Lucca – Milano – Varese


Coordinamento della sicurezza ed esecuzione di Piani di sicurezza e coordinamento (PSC) nei cantieri edili

 

PSC | Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri edili

Piani di sicurezza e coordinamento

Nel settore edile è spesso richiesta l’elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, (PSC). Secondo la tipologia dei lavori e il numero delle ditte o lavoratori autonomi previsti il PSC deve essere redatto in contemporanea con il progetto dell’opera oppure prima dell’inizio dei lavori. Nel primo caso il piano di sicurezza e coordinamento è eseguito dal Coordinatore per la Progettazione mentre nel secondo caso dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

L’architetto Maurizio Grassi – oltre alla progettazione delle opere – assume incarichi sia come coordinatore per la progettazione sia come coordinatore per l’esecuzione.

Piano di sicurezza (PSC) per scavo di fondazioni.

Foto sopra: un cantiere per la realizzazione di fondazioni. Il PSC deve prevedere le indicazioni per l’esecuzione degli scavi in sicurezza ed evitare le interferenze con le altre lavorazioni.

La normativa che regola i PSC

I piani di sicurezza e coordinamento (PSC) sono previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 con le sue successive modifiche ed integrazioni. La norma che regola la sicurezza nei cantieri edili (cantieri temporanei) è soggetta a frequenti aggiornamenti per cui è necessario consultare sempre l’ultimo testo disponibile.

I piani di sicurezza e coordinamento sono richiamati in particolare dagli articoli: 91 (obblighi del coordinatore per la progettazione); 92 (obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori); 100 (piano di sicurezza e coordinamento).

Informazioni e contatti

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Cosa contiene un piano di sicurezza (PSC)

Il contenuto del PSC è indicato nell’articolo 100 del citato D.Lgs 81/2008 e deve comprendere:

  • Una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera secondo i contenuti minimi indicati all’ALLEGATO XV. In particolare il PSC contiene le prescrizioni relative alle lavorazioni interferenti e all’uso comune delle attrezzature;
  • La stima dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV;
  • Disegni di progetto del cantiere relativamente alla sicurezza, all’organizzazione degli scavi, alla disposizione delle attrezzature di cantiere;
  • Un programma dei lavori finalizzato anche alla verifica delle fasi di lavoro interferenti.

Oltre alla redazione del PSC, il coordinatore dovrà redigere il fascicolo dell’opera. Il fascicolo indica i rischi connessi alle future attività di manutenzione dell’opera. I contenuti minimi del fascicolo sono indicati nell’allegato XVI del citato D.lgs 81/2008.

Il PSC e il contratto d’appalto

Sempre per la disposizione dell’articolo 100 citato, il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d’appalto. Questa prescrizione rende il PSC vincolante per l’impresa e per il committente relativamente al rispetto delle norme della sicurezza e ai relativi costi.

Armatura paltea di fondazione secondo il piano di sicurezza.

Foto sopra: il piano di sicurezza e coordinamento deve prevedere per le opere di fondazione le misure di tutela per evitare cedimenti delle pareti dello scavo.

Montaggio ponteggi in cantiere eseguiti secondo il PSC e il Pimus.

Foto sopra: cantiere per lavori relativi alla manutenzione di una facciata. I ponteggi devono essere eseguiti secondo le indicazioni del coordinatore per l’esecuzione e conformi al Pimus (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi)

PSC per getto calcestruzzo con autobetoniera e pompa.

Foto sopra: betoniere e pompe per calcestruzzo parcheggiate su strada pubblica. Il PSC deve indicare le misure per evitare rischi per il traffico pedonale e carrabile.