
Piani di sicurezza (PSC) per cantieri edili
Carrara – Massa – La Spezia – Lucca – Milano – Varese
Coordinamento della sicurezza ed esecuzione di Piani di sicurezza e coordinamento (PSC) nei cantieri edili
PSC | Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri edili
Piani di sicurezza e coordinamento
Nel settore edile è spesso richiesta l’elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, (PSC). Secondo la tipologia dei lavori e il numero delle ditte o lavoratori autonomi previsti il PSC deve essere redatto in contemporanea con il progetto dell’opera oppure prima dell’inizio dei lavori. Nel primo caso il piano di sicurezza e coordinamento è eseguito dal Coordinatore per la Progettazione mentre nel secondo caso dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
L’architetto Maurizio Grassi – oltre alla progettazione delle opere – assume incarichi sia come coordinatore per la progettazione sia come coordinatore per l’esecuzione.
Foto sopra: un cantiere per la realizzazione di fondazioni. Il PSC deve prevedere le indicazioni per l’esecuzione degli scavi in sicurezza ed evitare le interferenze con le altre lavorazioni.
La normativa che regola i PSC
I piani di sicurezza e coordinamento (PSC) sono previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 con le sue successive modifiche ed integrazioni. La norma che regola la sicurezza nei cantieri edili (cantieri temporanei) è soggetta a frequenti aggiornamenti per cui è necessario consultare sempre l’ultimo testo disponibile.
I piani di sicurezza e coordinamento sono richiamati in particolare dagli articoli: 91 (obblighi del coordinatore per la progettazione); 92 (obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori); 100 (piano di sicurezza e coordinamento).
Informazioni e contatti
Per ogni informazione o per prendere un appuntamento inviateci una mail oppure contattateci telefonicamente.
Cosa contiene un piano di sicurezza (PSC)
Il contenuto del PSC è indicato nell’articolo 100 del citato D.Lgs 81/2008 e deve comprendere:
- Una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera secondo i contenuti minimi indicati all’ALLEGATO XV. In particolare il PSC contiene le prescrizioni relative alle lavorazioni interferenti e all’uso comune delle attrezzature;
- La stima dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV;
- Disegni di progetto del cantiere relativamente alla sicurezza, all’organizzazione degli scavi, alla disposizione delle attrezzature di cantiere;
- Un programma dei lavori finalizzato anche alla verifica delle fasi di lavoro interferenti.
Oltre alla redazione del PSC, il coordinatore dovrà redigere il fascicolo dell’opera. Il fascicolo indica i rischi connessi alle future attività di manutenzione dell’opera. I contenuti minimi del fascicolo sono indicati nell’allegato XVI del citato D.lgs 81/2008.
Il PSC e il contratto d’appalto
Sempre per la disposizione dell’articolo 100 citato, il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d’appalto. Questa prescrizione rende il PSC vincolante per l’impresa e per il committente relativamente al rispetto delle norme della sicurezza e ai relativi costi.
Foto sopra: il piano di sicurezza e coordinamento deve prevedere per le opere di fondazione le misure di tutela per evitare cedimenti delle pareti dello scavo.
Foto sopra: cantiere per lavori relativi alla manutenzione di una facciata. I ponteggi devono essere eseguiti secondo le indicazioni del coordinatore per l’esecuzione e conformi al Pimus (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi)
Foto sopra: betoniere e pompe per calcestruzzo parcheggiate su strada pubblica. Il PSC deve indicare le misure per evitare rischi per il traffico pedonale e carrabile.